Quando si parla di sconti e promozioni finalizzate a fidelizzare i consumatori o ad attrarne di nuovi, si fa in realtà riferimento a una vasta gamma di operazioni commerciali di natura differente, ben distinte l’una dall’altra. Un esempio sono gli sconti di prezzo, che non sono sempre equiparabili alle manifestazioni a premio, anche se sono presenti dei punti di contatto. In questo articolo vedremo insieme elementi in comune e differenze tra sconti e manifestazioni a premio, fondamentali per capire come muoversi quando si vogliono proporre degli sconti per attrarre un maggior numero di consumatori.
La differenza tra manifestazioni a premio e sconti di prezzo
Dal punto di vista giuridico, non tutte le attività promozionali che prevedono l’erogazione di premi per i clienti sono considerate operazioni a premio. Il discrimine è dato dalla natura del premio stesso: qualora esso consista in uno sconto sull’acquisto di un prodotto o sul rinnovo di una promozione, la normativa fa ricadere tale bonus per il cliente nella categoria dei semplici sconti di prezzo, escludendo totalmente l’insieme delle casistiche relative alle vere e proprie operazioni a premio di natura commerciale.
Questo comporta notevoli vantaggi per l’esercente, il quale da un lato non si trova vincolato a ottemperare alla normativa relativa alle manifestazioni a premio, dall’altro non è tenuto a espletare nessuno dei numerosi adempimenti fiscali ed amministrativi normalmente previsti per queste attività.
Cosa sono gli sconti di prezzo e come sono regolati
Per sconto di prezzo si intende la riduzione del prezzo di un bene o servizio rispetto al costo originariamente previsto dall’esercente. Sulla base del d.P.R. ottobre 2001 n. 430 vengono fatte ricadere nell’insieme dei semplici sconti di prezzo, e non come frutto di un concorso, le operazioni a premio per le quali la ricompensa per il vincitore consista in:
- un buono sconto su un bene o servizio del medesimo genere rispetto a quello acquistato per accedere alla promozione;
- dei buoni spesa da impiegare nel punto vendita dove è avvenuto l’acquisto di un particolare prodotto, o comunque in un negozio convenzionato o appartenente alla stessa catena.
Nel primo caso, quando si decide di proporre uno sconto sul prezzo pieno di un bene oppure di un servizio uguale o simile rispetto a quello acquistato per far scattare il diritto al beneficio, la normativa assicura all’esercente la possibilità di far rientrare tale operazione nell’ambito della scontistica abituale, applicata in un qualsiasi punto vendita. Una questione potenzialmente spinosa, tuttavia, è quella che riguarda la definizione di prodotto del medesimo genere: la legge, a tal proposito, parla di prodotti con caratteristiche merceologiche simili, oppure della presenza di elementi costitutivi che rendano possibile accomunare e rendere interscambiabili tra loro due prodotti.
Gli sconti di prezzo sono equiparabili alle manifestazioni a premio?
Altri casi, invece, richiedono una maggiore attenzione e alcune precisazioni in merito, poiché è più facile che si generi confusione tra questi pacchetti sconto e le vere e proprie manifestazioni a premio. Il confine tra le due tipologie promozionali, in effetti, è piuttosto labile: soltanto un’attenta consultazione della normativa, magari con il contributo di esperti, può aiutare a gettare luce sui punti di contatto e sulle differenze esistenti tra sconti di prezzo e manifestazioni a premio.
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Veniamo così alla seconda circostanza di nostro interesse, quella che si ha quando il commerciante propone uno sconto su un articolo diverso rispetto a quello messo in promozione. A rigor di logica, in questo modo si contravverrebbe al principio indicato nel paragrafo precedente. Per evitare di dover seguire l’iter e la tassazione della normativa delle manifestazioni a premio, pertanto, sarà necessario dimostrare di non aver proposto quella determinata scontistica per agevolare la vendita del bene, servizio o prodotto messo in promozione, ma soltanto per assicurare al consumatore la possibilità di estendere il proprio raggio di scelta su una gamma di articoli il più possibile ampia.
Luce verde, invece, per le promozioni come 1+1 e “prendi tre paghi due”: in questi casi, infatti, lo sconto è considerato pienamente legittimo in quanto tale (e non ha nulla a che vedere con operazioni e concorsi a premi). Sarà opportuno soltanto evitare di porre in promozione prodotti di genere diverso tra loro, onde evitare di cadere nel vulnus giuridico già sopra evidenziato.
Buoni acquisto: come muoversi
L’ultimo caso, quello sul quale è forse necessario soffermarsi maggiormente e fornire spiegazioni precise, è quello in cui i buoni ricevuti, sempre nella forma di uno sconto sul prezzo, potranno essere adoperati per ridurre il costo complessivo di una spesa successiva, fatta nello stesso punto vendita del primo acquisto oppure in un altro negozio appartenente allo stessa insegna o gruppo commerciale (il caso tipico è quello delle catene di supermercati).
Per regolare tale genere di scontistica è stata emanata, nel novembre 2014, un’apposita circolare ministeriale, utile soprattutto alla regolamentazione sulla gestione, l’emissione e l’utilizzo di buoni acquisto. La normativa legittima la possibilità di emettere buoni sconto senza però far ricadere l’offerta nella categoria dei concorsi a premio. Ciò può avvenire a patto che il buono ricevuto sia spendibile per l’acquisto di un’ampia gamma di prodotti, e non limiti l’acquisto né costringa il consumatore a rivolgersi verso una sola tipologia di articolo.
A proporre la promozione possono essere sia:
- una sola ditta o impresa (si pensi al classico esempio della catena di supermercati o del grande marchio di abbigliamento con vari negozi, magari sparsi in tutta Italia);
- più attività associate per creare una promozione. Ciò si verifica spesso, ad esempio, presso i liberi consorzi di imprese oppure, più in piccolo, presso i grandi centri commerciali, dove è frequente che più negozi facciano squadra per assicurarsi reciproci vantaggi.
Limiti e accorgimenti da rispettare
Tali forme di sconto a prezzo, pertanto, sono – oltre che pienamente legittime – sempre ricadenti nell’ambito della scontistica comune: ciò consente agli esercenti di evitare gli adempimenti amministrativi e fiscali dovuti per le manifestazioni a premio.
Le medesime iniziative promozionali, peraltro, possono essere realizzate anche da siti web che operano attraverso l’e-commerce: le modalità di applicazione della scontistica saranno le stesse, mentre per l’emissione dei buoni, venendo meno la possibilità di presentare al cliente coupon cartacei e buoni acquisto, ci si potrà affidare a coupon elettronici o a codici sconto.
Tutto il materiale pubblicitario e promozionale, inutile dirlo, dovrà preventivamente essere esposto e reso noto al cliente: l’ideale, per evitare qualsiasi inconveniente o reclamo, è sempre redigere un regolamento chiaro e preciso, grazie al quale chiunque possa trovare risposte a dubbi ed eventuali domande.
Fondamentale, però, è ricordare ancora una volta il campo di applicazione degli sconti a prezzo. Per essere validi e ritenuti tali, infatti, gli sconti dovranno applicarsi a tutti i prodotti presenti nel punto vendita, o comunque a una lista di articoli il più possibile variegata. Qualora invece lo sconto si applichi a un numero ristretto di prodotti, tanto da indirizzare il cliente soltanto all’acquisto di alcuni specifici articoli con il buono ottenuto, si dovrà considerare la promozione come una normale operazione a premio, e rispettare dunque i relativi oneri fiscali e obblighi di legge.